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dal «Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia»: Degli effetti delle obbligazioni

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Degli effetti delle obbligazioni

del’l’ eff$tti delle obbligaZZL1ni

 

Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per

le konvenZL1ni legalm%nte form#te anno f0rZa di l%JJe per

 

coloro che le hanno fatte. Non possono essere rivocate che, o

kol1ro ke lle anno f#tte. nom p0SSono $SSere rivok#te ke, 1

 

per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge.

pper m2tuo l1ro konS$nSo, 1 pper le k#u@e autorizz#te dalla l%JJe.

 

Esse devono essere eseguite di buona fede.

%SSe d$vono $SSere e@egU&te di bU0na f%de.

 

Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è

le konvenZL1ni 0bbligano non S1lo a ©©0 kke vvi Si $

 

espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l’equità, l’uso o

eSpr$SSo, ma #jke a tt2tte le konSegU$nZe ke ll ekUit#, l 2@o o

 

la legge attribuiscono all’obbligazione secondo la di lei natura.

lla l%JJe attribu-&Skono all obbligaZZL1ne Sek1ndo la di l$i nat2ra.

 

dal «Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia»

dal «k0di©e di napole1ne il gr#nde pel r%n’n’o d it#lL

   

DOP

Redatto in origine da
Bruno Migliorini
Carlo Tagliavini
Piero Fiorelli

 

Riveduto, aggiornato, accresciuto da
Piero Fiorelli
e Tommaso Francesco Bórri

 

Versione multimediale ideata e diretta da
Renato Parascandolo